Regolamento regionale 25 giugno 1980, n. 1 - Testo storico

Regolamento regionale 25 giugno 1980, n. 1

(B.U. 18 luglio 1980, n. 7)

Regolamento per la concessione dei contributi previsti dalle leggi regionali 29 novembre 1978, n. 59e 28 marzo 1979, n. 14, a favore delle imprese commerciali.

Art. 1

Le domande per ottenere i contributi in conto interessi previsti dalla legge regionale 29 novembre 1978, n. 59, devono essere redatte su appositi moduli predisposti dall’Assessorato regionale dell’industria, del commercio e dell’artigianato e a questo presentate in duplice copia, di cui la prima in competente bollo. Le domande dovranno contenere le informazioni atte ad individuare le imprese richiedenti, tra le quali la denominazione, la natura giuridica, la sede, il domicilio e il numero di codice fiscale, il numero d’iscrizione nel registro delle ditte e la natura dell’attività commerciale svolta.

Art. 2

Le domande devono essere corredate di progetti, relazioni e documenti atti a fornire una chiara illustrazione dei programmi di investimento per i quali viene richiesto l’intervento regionale e devono essere munite dell’impegno di produrre le fatture debitamente quietanzate al completamento dei previsti lavori ed avvenuto acquisto di macchinari, attrezzature, arredamenti, automezzi e scorte.

Gli automezzi ammessi a contributo sono solamente quelli che costituiscono beni strumentali necessari all’esercizio delle imprese.

Art. 3

Le domande devono contenere l’impegno da parte delle imprese a mantenere la destinazione dichiarata e a non alienare o cedere i beni per i quali vengono richiesti i finanziamenti, escluse le scorte, prima che siano decorsi i termini di estinzione dei mutui concessi dagli Istituti di credito, sotto pena di restituzione all’Amministrazione regionale dell’ammontare dei contributi percepiti.

Art. 4

L’Assessorato regionale dell’industria, del commercio e dell’artigianato procederà all’istruttoria delle domande medesime valutando la corrispondenza delle richieste di finanziamento alle esigenze delle imprese, ne trasmetterà una copia agli Istituti di credito convenzionati e, sulla base delle decisioni da questi adottate le sottoporrà all’esame della Giunta regionale per l’ammissione in linea di massima ai benefici regionali previsti dalla legge suindicata.

Art. 5

L’Assessorato provvederà ad accertare l’esecuzione dei piani di investimento proposti dalle imprese e comunicherà agli Istituti di credito il nulla osta della Regione al perfezionamento delle operazioni di finanziamento.

Art. 6

Gli Istituti di credito, deliberata la concessione dei finanziamenti, provvederanno a comunicare all’Assessorato l’entità delle somme corrispondenti ai contributi regionali previsti dall’art. 1 della citata legge regionale, affinché l’Assessorato stesso possa proporre alla Giunta regionale l’adozione dei conseguenti provvedimenti deliberativi di concessione e liquidazione delle somme richieste.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.